Il Contenuto del Contratto di Noleggio

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza per la redazione di contratti di noleggio

In riferimento al contenuto del contratto di noleggio , le obbligazioni - che entrambe le parti hanno reciprocamente nei confronti dell’altra-  e che sono puntualmente elencate dal contratto di noleggio,  sono la  parte essenziale del contratto  stesso.

Si avrà così  che il noleggiatore dovrà predisporre un documento corretto e completo ed il noleggiante dovrà a sua volta leggerlo con attenzione, e se del caso, trattare le clausole che ritiene eccessivamente vessatorie o restrittive dei propri diritti.

Scopo ultimo di questa fase è la delimitazione del  contenuto del contratto di noleggio, che vada a coprire le varie casistiche in cui le parti potrebbero imbattersi, affinché sia garantita la tutela dei rispettivi diritti.

Il contenuto del contratto di noleggio dovrà essere da un lato la manifestazione della certezza del diritto, raggruppando all’interno delle condizioni generali tutte le norme che si applicano indiscriminatamente a qualsiasi rapporto di noleggio e che il noleggiatore pone nei confronti di chiunque e, dall’altro, dovrà coniugare la necessità della flessibilità commerciale e dunque del bisogno imprescindibile dell’imprenditore di variare alcune condizioni non essenziali a seconda del caso concreto.

In altre parole il contenuto del contratto di noleggio si articolerà in:

- Le condizioni generali;

- Il modulo d’ordine.

Nelle condizioni generali verranno ricomprese tutte le norme che regolano il contratto di noleggio nella sostanza, si citerà ad esempio tutti gli articoli del codice civile di riferimento nonché i requisiti essenziali del contratto stesso; mentre il modulo d’ordine conterrà  tutti gli elementi variabili, che sono peraltro spesso oggetto di contrattazione tra la parte commerciale (l’imprenditore che noleggia) ed il cliente. Inoltre,  sarà discrezione della parti prevedere un’espressa deroga, all’interno del modulo d’ordine, rispetto le condizioni generali, possibilità questa molto utile qualora si desideri disciplinare particolari aspetto del rapporto contrattuale.

A mero titolo esemplificativo. il contenuto del contratto di noleggio si presenterà dunque così suddiviso:

Condizioni generali:

- le parti stipulanti;

- l’oggetto del contratto (godimento di un bene mobile contro corrispettivo);

- durata del contratto con eventuale previsione di rinnovo tacito;

- responsabilità delle parti;

- l’obbligo della consegna del bene;

- l’obbligo del pagamento del corrispettivo;

- responsabilità nella manutenzione, divisa in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

- limiti nell’utilizzo del bene oppure previsione di divieto d’uso difforme;

- modalità di risoluzione del contratto.

Modulo d’ordine:

- i beni mobili oggetto della locazione (eventualmente correlando il contratto, di un elenco analitico allegato);

- le modalità della consegna del bene;

- le modalità di pagamento della somma pattuita;

- l’eventuale mora prevista per il ritardo nel pagamento e l’interesse legale applicato;

- l’importo dell’eventuale deposito cauzionale;

- eventuali altre clausole utili a regolare lo svolgimento pratico del noleggio stesso.

Un ulteriore aspetto, da ricomprendersi all’interno delle condizioni generali   del contratto di noleggio è la caparra confirmatoria. Tale deposito –costituito da una somma di denaro che il noleggiante versa nei confronti del noleggiatore all’atto della stipula del contratto-  è uno strumento molto efficace sotto più punti di vista.

Innanzitutto garantisce per l’effettivo adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto, fungendo da pronto risarcimento in caso di inadempimento, in secondo luogo, presenta anche una funzione deterrente nei confronti del cliente che avendo depositato una somma di denaro, spesso anche molto ingente, si astiene dal commettere azioni dannose col solo scopo di non perderla.

Nel caso in cui il rapporto giuridico nato dal contratto di noleggio vada a buon fine ed il bene sia riconsegnato, l’imprenditore noleggiatore dovrà riconsegnare l’intera somma.

In riferimento all’ammontare del deposito, è  necessario sottolineare come il deposito cauzionale non possa eccedere il valore del bene noleggiato ma debba, al contrario, essere proporzionato rispetto al valore del bene concesso in uso.

Un’ulteriore precisazione merita poi di essere fatta in riferimento alla clausole vessatorie contenute all’interno del contratto di noleggio, ovvero  quelle clausole che prevedono particolari restrizioni di responsabilità o che hanno la particolare capacità di comprimere od escludere i diritti del contraente che sottoscrive il contratto.

È infatti molto comune  che le condizioni generali del contratto scaturiscano, più che della predisposizione concertata, esclusivamente dalla stesura di una delle due parti.  L’altro contraente (nel caso di specie il noleggiante) si limita al più a sottoscrivere ciò che gli viene presentato così com’è, già preparato. Ai sensi del Codice Civile le clausole vessatorie unilateralmente previste da uno dei due contraenti, proprio per la loro natura particolarmente gravosa per il cliente, sono valide solo se specificatamente approvate per iscritto. È necessario in sostanza, che esse siano richiamate in calce al contratto (anche in modo abbreviato) affinché il cliente le sottoscriva una seconda volta.

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avv. Nicola Ferrante

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